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Le nuove misure adottate dal MISE per l’olio di semi
Lo scorso 11 marzo, il Ministero dello Sviluppo economico ha emanato una circolare [1] recante misure temporanee eccezionali sull’etichettatura dei prodotti a base di olio di semi di girasole, in vista del graduale esaurimento delle scorte di tale prodotto, causate dal conflitto russo-ucraino.
Secondo le informazioni fornite del Club Ucraino Agrario di Business, l’Ucraina è il più grande produttore ed esportatore di olio di semi di girasole al mondo, con una produzione che rappresenta il 31% della produzione mondiale e con un’esportazione del 90% verso l’estero [2] (Fig. 1).
La finalità della circolare del MISE è quella di risolvere il problema dell’etichettatura dei prodotti contenenti ingredienti sostitutivi dell’olio di semi di girasole, nel rispetto dei canoni dettati dal Regolamento (UE) n. 1169/2011 sull’informazione alimentare.
Tra le misure adottate, in considerazione delle difficoltà a provvedere in tempi brevi alla stampa di nuove etichette e degli eccessivi costi per i produttori, il Ministero ha previsto l’introduzione, attraverso il getto d’inchiostro o altri sistemi equivalenti (es. sticker adesivi), di una frase che indichi quali oli e/o grassi siano stati impiegati in sostituzione dell’olio di girasole.
Per quanto riguarda i claims che indicano la presenza o assenza di determinati oli vegetali o i claims comparativi, in caso di sostituzione dell’olio di girasole, questi dovranno essere modificati, eventualmente tramite etichettatura aggiuntiva. Allo stesso tempo, la distribuzione al dettaglio dovrà ricorrere ad adeguati strumenti (ad es. avvisi nei punti vendita tramite cartellonistica, stand, ecc.) che garantiscano un’informazione tempestiva del consumatore.
Il Ministero consente, altresì, in via transitoria, di riportare, per la stampa delle nuove etichette, nella lista degli ingredienti, la dizione generica della categoria oli e grassi vegetali seguita dalle origini vegetali potenzialmente presenti.
Come funziona l’etichettatura dei prodotti alimentari?
Le regole europee sull’etichettatura dei prodotti alimentari, compresi gli oli vegetali, sono contenute, attualmente, nel Regolamento (UE) n. 1169/2011 [3]. Tra gli obiettivi espressi nei considerando, emerge, a più riprese, la garanzia di un elevato livello di tutela della salute dei consumatori e il diritto ad un’informazione chiara e veritiera, veicolata attraverso l’etichetta [4], e fornita in base al principio di lealtà [5].
L’art. 8 riconosce in capo all’operatore del settore alimentare una responsabilità non solo per quanto concerne «la presenza e l’esattezza delle informazioni sugli alimenti», ma anche nel caso di modifica delle informazioni che accompagnano l’alimento: tale modifica, infatti, è consentita unicamente nel caso in cui non induca in errore il consumatore finale, riduca il livello di protezione di questo o gli impedisca di effettuare scelte consapevoli
L’art. 9 prevede un numerus clausus di informazioni obbligatorie, tra cui la denominazione dell’alimento, l’elenco degli ingredienti, l’eventuale presenza di allergeni [6], la data di scadenza, il paese d’origine o il luogo di provenienza qualora la sua omissione possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.
L’art. 13, invece, fornisce alcune indicazioni sulle modalità di presentazione delle indicazioni obbligatorie: queste devono essere apposte in un punto evidente in modo da essere «facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili», né possono essere «nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o altri elementi suscettibili di interferire».
L’olio di semi di girasole rientra tra quegli ingredienti che, ai sensi dell’art. 18, sono indicati con il nome della categoria (ad es. «oli raffinati di origine vegetale») e che, solo se è il caso, vengono indicati con la loro denominazione specifica, conformemente alle regole previste dall’Allegato VII del Regolamento.
Dal MISE misure eccezionali per la sicurezza alimentare
Le misure di natura eccezionale adottate dal Ministero dello Sviluppo economico pongono una questione di compatibilità rispetto alle disposizioni riguardanti l’etichettatura dei prodotti e la sicurezza alimentare (Fig.2).
A tal proposito, come visto, il Regolamento n. 1169/2011 riconosce una forma di responsabilità in capo all’operatore nel caso di modifica delle etichette e dunque delle informazioni in esse contenute, la quale grava non solo sul produttore dell’alimento, ma su tutti i soggetti della filiera.
Tale responsabilità ricalca quella riconosciuta in capo all’operatore del settore dal Regolamento n. 178/2002 sulla sicurezza alimentare. Quest’ultimo, infatti, traccia una serie di obblighi in capo agli operatori, nel caso in cui un alimento a rischio venga immesso sul mercato o, comunque, arrivi al consumatore finale [7].
Nel caso dei prodotti a base di olio di semi di girasole, se, da una parte, non si pone un problema di «rischiosità» dell’utilizzo di oli vegetali di origine diversa, in quanto non considerabili in toto alla stregua di un prodotto «a rischio» in base ai parametri enunciati dal Regolamento n. 178/2002, dall’altra, importanza fondamentale è rivestita dall’efficacia, chiarezza e trasparenza dell’informazione al consumatore.
In tal senso, gli obiettivi dei due Regolamenti, n. 1169/2011 e n. 178/2002, sono speculari: la garanzia di un elevato livello di tutela della salute umana si interseca inevitabilmente con la tutela degli interessi dei consumatori e la trasparenza dell’informazione a questi fornita.
Le soluzioni emergenziali adottate dal MISE (getto d’inchiostro, etichettatura aggiuntiva, disclaimer nei punti vendita) sono dettate dall’esigenza di assicurare, nel più breve tempo e con la maggior efficacia possibile, un’adeguata informazione del consumatore, garantendone le scelte consapevoli e non inducendolo in errore sulla reale composizione degli alimenti. Esse saranno tanto più efficaci quanto più l’informazione sarà capillare e diffusa (Fig. 3).
Conclusioni
L’etichettatura sostitutiva dei prodotti a base di oli vegetali e la risposta fornita dal Governo italiano rappresentano la punta dell’iceberg di un evento, quale il conflitto russo-ucraino, che ha delle ripercussioni senza precedenti nel settore agroalimentare, e che merita risposte concrete a livello non solo nazionale. Basti pensare al repentino incremento dei prezzi a livello mondiale, fra gli altri, del 13% per grano tenero e del 29% del mais [8], dovuto alla difficoltà di approvvigionamento di questi prodotti, di cui l’Ucraina rappresenta uno dei maggiori esportatori.
Una prima risposta strutturale è stata fornita dalla Commissione Europea, che il 23 marzo scorso [8], ha adottato un pacchetto di misure dal valore di 500 milioni di euro a sostegno degli agricoltori e consumatori dell’UE, avviando, inoltre, un sistema di mappatura dei prezzi dei prodotti alimentari nonché dei rischi e delle vulnerabilità della catena di approvvigionamento alimentare dell’Unione.
Solo gli sviluppi futuri degli assetti geopolitici a livello europeo e internazionale potranno dimostrare l’efficacia e la sufficienza di tali misure sul lungo periodo.
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[1] Il testo integrale della circolare è reperibile al seguente link: https://www.mise.gov.it/index.php/it/notizie-stampa/ucraina-introdotta-misura-per-etichette-prodotti-alimentari
[2] https://ucab.ua/ua/pres_sluzhba/novosti/infografika_zovnishnya_torgivlya___sonyashnikovoyu_olieyu
[3] Capelli F., Il Regolamento (UE) n. 1169/2011 e le sue guide spirituali, Riv. dir. alim., fasc. 2, 2014, 225 ss.
[4] Masini S., Sulle fonti dell’obbligo di informazione degli alimenti: etichettatura, comunicazione e responsabilità, Riv. dir. alim., fasc. 3, 2019, 55 ss.
[5] Borghi P., Gli obblighi informativi in etichetta, Borghi P., Canfora I., Di Lauro A., Russo L. (a cura di), Trattato di diritto alimentare italiano e dell’Unione europea, Giuffrè, Milano, 2021, 307 ss.
[6] Costato L., Germanò A., Jannarelli A., Rook Basile E., Diritto agroalimentare. Le regole del mercato degli alimenti e dell’informazione alimentare, Giappichelli, Torino, 2019, 96 ss.
[7] Albisinni F., Strumentario di diritto alimentare europeo, Wolters Kluwer, Milano, 2018, 127 ss.
[8] È ciò che ha affermato la rete Consorzi Agrari d’Italia (CAI) in un report stilato, nella prima settimana di guerra, sulla base dei dati forniti dalla Borsa merci di Parigi.
[9] Il comunicato stampa della Commissione europea è reperibile al seguente link: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_1963
Camilla Gernone
È dottoranda di ricerca in Diritto Agroalimentare presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Bari. Si occupa degli aspetti giuridici riguardanti la tutela e la promozione della qualità dei prodotti agroalimentari. La passione per la ricerca e un’innata curiosità la spingono costantemente ad intraprendere nuovi percorsi e a cogliere nuove opportunità, come quella di scrivere articoli divulgativi per Food Hub.